Circolari

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MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI AIUTI, SOVVENZIONI O CONTIBUTI
Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.
Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti.

LE INFORMAZIONI DA PUBBLICIZZARE
Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
  • Data di incasso
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).